Eu gostaria que alguêm me explicasse uma dúvida.
Pela circolare n.k.28.1 del 8/4/1991 todos os descendentes de italianos em linha reto de segundo, terceiro e quarto grau tem direito a cidadania. Como se segue:
"...Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana...."
Agora, já na circolare de 7/2/1992 n.91 somente dá direito os descendentes em linha reta de segundo grau. Como se segue:
"La nuova legge prevede che (art. 4) lo straniero o l'apolide di cui il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (= nonni) siano stati cittadini italiani per (= alla) nascita possa ottenere la cittadinanza italiana..."
Eu recebi um email do comune di Ravenna, e eles me responderam baseando-se na circolare de 92:
"Con riferimento alla richiesta in data 10.02.2006, relativa ai documenti da inoltrare a questo ufficio per la concessione della cittadinanza italiana, si precisa che la cittadinanza può essere concessa allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonno) e quindi non il bisnonno, come nel suo caso, risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni.
Pertanto, la S.V. potrà richiedere la cittadinanza italiana soltanto dopo 10 anni di residenza continua e non interrotta in Italia e rivolgersi, per la modulistica, a questa Prefettura."
Afinal das contas, essa circolare k28 de 91 (que vale para os bisnetos/tataranetos) continua valendo ou somente está se adotando a circolare de 7/2/92 n.91 ???